MPH News – Interessi di mora e rapporti bancari: dal 1° ottobre 2016 basta anatocismo.

In estrema sintesi col Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 343 del 3 agosto 2016, entrato in vigore l’1 ottobre 2016, è definitivamente vietato l’anatocismo. La regola dà esecuzione all’articolo 120 TUB secondo cui “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.

Il Decreto Ministeriale n. 343/2016 ha precisato che interessi a debito e a credito debbono essere conteggiati con la medesima periodicità, mai inferiore a un anno: la contabilizzazione avverrà non più tardi del 31 dicembre di ciascun anno o del diverso termine di estinzione del rapporto se inferiore all’anno.

Novità rilevanti anche in termini di gestione contabile degli interessi. Il Decreto impone infatti che gli interessi sulle aperture di credito regolate in conto corrente e sugli sconfinamenti non accordati sui fidi vengano conteggiati separatamente dal capitale: con tale precetto si vieta la capitalizzazione degli interessi, quel meccanismo mediante cui sorte capitale e interessi divenivano base imponibile per gli ulteriori interessi, con evidente aggravio di costi in capo al correntista.

L’applicazione delle nuove norme è obbligatoria per gli interessi maturandi a partire dal 1° ottobre 2016, la cui esigibilità potrà esser fatta valere dalle banche non antecedentemente al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. L’addebito degli interessi in questione dovrà esser preceduto da apposite comunicazioni degli istituti di credito e in relazione alle quali potranno presentarsi delle fattispecie tra loro alternative:

1. il debitore paga gli interessi: nessun ulteriore interesse sarà dovuto;

2. il debitore non paga gli interessi: questi verranno addebitati sul conto corrente se sussiste apposita autorizzazione del correntista e inevitabilmente causeranno la capitalizzazione divenendo un tutt’uno con l’importo capitale;

3. il debitore non ha autorizzato l’addebito degli interessi: in tale ipotesi si verifica l’inadempimento del correntista che pertanto si espone ad eventuali azioni della banca.

Il Decreto infine specifica che nei contratti di apertura credito / fido può prevedersi un “privilegio” mediante cui gli importi accreditati sul conto del cliente ove si regola il finanziamento possono esser impiegati per estinguere il debito da interessi.

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