Nel nostro Paese e in tutta Europa sono sempre più diffuse le unioni di fatto. Ciò pone, qualora la coppia si separi, seri problemi di tutela dei figli naturali (dopo la legge n. 219/12 semplicemente figli).

Insieme ai nostri clienti valutiamo quale  sia, nel caso specifico, la soluzione migliore per disciplinare l’affidamento ed il mantenimento dei figli (ad esempio ricorso al Tribunale o scrittura privata) al fine di poter loro garantire un futuro sereno.

Ci occupiamo con serietà e competenza di tutte le problematiche inerenti ai minori (richieste di autorizzazione al giudice tutelare, legittimazione, riconoscimento, disconoscimento della paternità ecc.).

Assistiamo, inoltre, i nostri clienti  nei procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni ex artt. 330-333 c.c. (decadenza dalla responsabilità genitoriale ed altri provvedimenti limitativi a tutela del minore).

Qualora sorga la necessità, su richiesta del cliente, suggeriamo validi esperti che possano offrire un sostegno psicologico al minore.

Grazie all’esperienza ed al costante aggiornamento dei propri avvocati, lo Studio legale MPH svolge attività di consulenza ed assistenza anche in tutte le fasi del complesso processo dell’adozione (piena o legittimante, di maggiorenne ed in casi particolari ossia in tutte e tre le tipologie di adozione previste dal nostro ordinamento) .

In particolare, l’adozione piena o legittimante è l’istituto che consente ad una coppia, in presenza dei requisiti sanciti dalla legge n. 183/84, di diventare genitori di un minore in stato di abbandono, ma soprattutto che realizza il diritto del minore ad una famiglia.

Con particolare riferimento all’adozione piena (o legittimante), sia essa nazionale o internazionale, l’assistenza del legale consente alla coppia di intraprendere l’iter adottivo con una maggiore consapevolezza, evitando di incorrere in errori che possono compromettere o allungare un percorso già irto di ostacoli burocratici, ma anche di intervenire con efficacia nelle fasi per così dire patologiche (ad esempio proponendo tempestivamente reclamo avverso il decreto di non idoneità all’adozione).


DOMANDA: I figli naturali sono meno tutelati dei figli legittimi?

RISPOSTA: No. Il riconoscimento dei figli naturali comporta gli stessi doveri e diritti previsti per i figli legittimi. Inoltre con la legge n. 219 del 10.12.2012 è scomparsa ogni residuale discriminazione tra figli legittimi e naturali (nati cioè fuori dal matrimonio).

D.: Il potere di amministrare il patrimonio dei figli incontra dei limiti?
R.: I genitori possono compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per quanto concerne quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione (ad esempio rinuncia all’eredità) occorre l’autorizzazione del giudice tutelare.

D.: Cosa si fa se i genitori sono in disaccordo su una questione rilevante inerente il minore?
R.: In caso di contrasto è possibile ricorrere al giudice che suggerisce la soluzione migliore nell’interesse del figlio. Se però permane il disaccordo, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che ritiene più idoneo a tutelare l’interesse del figlio nel caso specifico.

D.: A chi ci si deve rivolgere per ottenere un assegno di mantenimento per il figlio di genitori non coniugati?
R.:  Con l’entrata in vigore della legge n. 219/2012, dal 01 gennaio 2013 il Tribunale ordinario del luogo di residenza del minore è competente per i ricorsi ex art. 317 bis c.c. e pertanto in materia di affidamento e mantenimento della prole di genitori non coniugati.