In nessun campo del diritto civile, come in quello del diritto di famiglia, gli aspetti giuridici si intrecciano in maniera quasi inestricabile con la particolare natura degli interessi coinvolti.

Consapevoli di ciò, cerchiamo di coniugare competenza e sensibilità.

Se opportuno e richiesto, valutiamo insieme ai nostri clienti le possibili alternative ad una separazione, proponendo anche percorsi di mediazione familiare  (quest’ultima non ha l’obiettivo di evitare la separazione, ma di aiutare i coniugi a ristabilire tra loro, soprattutto nell’interesse degli eventuali figli, una comunicazione efficace, favorendo così il raggiungimento di un accordo).

Ci proponiamo di ridurre il ricorso al contenzioso giudiziario, consapevoli che la separazione consensuale e il divorzio congiunto sono la via più rapida – mediamente 4/5 mesi a fronte dei 2/3 anni normalmente richiesti per una separazione o divorzio giudiziale – e meno onerosa per risolvere una crisi matrimoniale irreversibile.

I nostri avvocati, fin dal primo colloquio, illustrano al cliente anche gli strumenti alternativi alla definizione contenziosa delle controversie, introdotte dal Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n. 162 – ossia la procedura di negoziazione assistita e l’accordo avanti all’ufficiale dello stato civile – verificando la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e la loro convenienza anche sotto il profilo economico.

I nuovi istituti sono applicabili oltre che alle separazioni personali ed ai divorzi anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni e divorzi già sanciti.

A richiesta dei clienti, segnaliamo esperti che possono offrire un valido sostegno psicologico sia ai coniugi che agli eventuali figli, ben sapendo che una separazione, specie se conflittuale e traumatica, può far riportare pesanti danni all’equilibrio psicologico di un minore.

 COPPIE OMOSESSUALI E COPPIE NON CONIUGATE

Sono sempre di più le coppie, di sesso diverso o dello stesso sesso, che condividono un progetto affettivo al di fuori dell’istituzione matrimoniale. I legislatori di tutta Europa hanno proposto e attuato soluzioni che tengono conto di questo nuovo fenomeno sociale.

L’Italia solo di recente (il c.d. ddl Cirinnà  intitolato ‘Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’ ha ottenuto l’approvazione definitiva alla Camera in data 11.05.2016) si è dotata di una legge che riconosce legalmente le coppie omosessuali e regolamenta le convivenze more uxorio.

Qui di seguito, in sintesi, ecco cosa prevedono le unioni civili e la disciplina delle convivenze.

UNIONI CIVILI

COGNOME: Per la durata dell’unione civile, i partner possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune
il proprio cognome.

OBBLIGHI RECIPROCI: Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio, ma le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, salvo le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, TFR ED EREDITA‘: La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni.

SCIOGLIMENTO: si applicano in quanto compatibili le norme della legge sul divorzio, mentre non è contemplato l’obbligo di separarsi prima di poter divorziare come, invece, per il matrimonio.

CONVIVENZE MORE UXORIO

  • i conviventi assumono solamente alcuni dei diritti e dei doveri propri delle coppie sposate: l’assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
  • se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
  • se l’intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
  • i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un “contratto di convivenza” e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
  • oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.

Lo Studio legale MPH offre consulenza ed assistenza in materia di unioni civili, nonchè ai conviventi di fatto che intendano stipulare un contratto di convivenza.

DOMANDA: Che differenza c’è tra separazione e divorzio?

RISPOSTA: Con la separazione i coniugi vengono autorizzati a vivere separati. Pur non estinguendo il vincolo matrimoniale la separazione comporta una sospensione dei doveri personali nascenti dal matrimonio (ad esempio il dovere di fedeltà) ed una modifica dei doveri di natura patrimoniale (la solidarietà fra i coniugi si riduce al dovere di corrispondere l’assegno di mantenimento o di alimenti al coniuge più debole). Il divorzio, invece, comporta lo scioglimento del vincolo coniugale o, nel caso di matrimonio contratto con rito concordatario, la cessazione dei suoi effetti civili.

D.: Cosa cambia con il c.d. divorzio breve?

R.:  La principale e più significativa novità legata all’introduzione del c.d. divorzio brevein vigore dal 26 maggio 2015  – consiste nel fatto che il termine di legge per poter divorziare, in precedenza pari a 3 anni, scende a 12 mesi per la separazione giudiziale ed a 6 mesi per quella consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
Il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

D.: Che differenza c’è tra separazione giudiziale e separazione consensuale?

R.: La separazione giudiziale può essere richiesta, anche contro la volontà di uno dei coniugi, quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La separazione consensuale, invece, presuppone che i coniugi siano d’accordo sulla decisione di separarsi e abbiano definito concordemente i loro reciproci rapporti (patrimoniali e non).

D.: In caso di separazione a chi vengono affidati i figli?

R.: Prima dell’entrata in vigore della legge 54/06 la forma di affidamento più diffusa era in via esclusiva ad uno dei coniugi (di fatto quasi sempre la madre), anche se la legge sul divorzio contemplava anche l’affidamento congiunto e l’affidamento alternato. Attualmente, salvo casi eccezionali, la regola è quella dell’affidamento condiviso. La legge, però, non definisce chiaramente questa modalità di affidamento, limitandosi a prevedere che il Giudice determini i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore.