Domanda: Ci sono delle regole a cui gli avvocati, nello svolgere la propria professione, devono attenersi?

Risposta: Sì. Esiste un codice deontologico che stabilisce le regole a cui avvocati e praticanti devono attenersi nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti di terzi. La violazione delle norme del codice deontologico può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.

D.: L’avvocato ha un dovere di informazione nei confronti del proprio assistito?

R.: Certamente sì. Stabilisce, infatti, l’art. 40 del codice deontologico che “l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. Se richiesto è obbligo dell’avvocato a informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo”.

D.: Quanto dura un processo civile in Italia?

R.: E’ molto difficile prevedere la durata di un processo. Infatti se pure il codice di procedura civile delinea un iter processuale “standard ” con propri tempi ed udienze è possibile che lo stesso venga dilatato a causa di rinvii processuali per tentare una conciliazione fra le parti, o per consentire al CTU, ove ne sia stato richiesto l’intervento, di redigere la propria relazione. Ancora, la fase istruttoria, vero e proprio cuore del processo, può essere breve o pressoché inesistente, se la causa è basta solo su prove documentali, o molto lunga se ci sono numerosi testi da sentire. Ad ogni modo, mediamente, un processo dura tra i due ed i quattro anni. Per questo, se possibile, è opportuno valutare la possibilità di una soluzione transattiva.

D.: Esiste un Tariffario per gli avvocati?

R.: Non vi è più un tariffario vincolante per i liberi professionisti. Vi sono tuttavia i parametri stabiliti dal D. M. 20 luglio 2012, n. 140 pubblicati sul nostro sito alla pagina tariffe e preventivi.

D.: Quando ci si rivolge al Giudice di pace?

R.: L’art. 7 del codice di procedura civile dispone che “il Giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”. Il Giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro. Inoltre, a prescindere dal valore della causa, è competente in alcune materie attribuitegli espressamente. Trattasi, in particolare, delle cause relative ad apposizioni di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento di alberi e siepi, delle cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case ed infine di quelle attinenti i rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

D.: Si può stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato?

R.: Solo nelle cause davanti al giudice di pace il cui valore non eccede 1.100,00 euro e nelle cause di lavoro il cui valore non eccede 129,11 euro. Inoltre, possono stare in giudizio personalmente nei procedimenti di separazione consensuale. In tutti gli altri casi occorre farsi rappresentare da un legale.